Art. 3.
(Commissione permanente per le isole minori).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione permanente per le isole minori, presieduta da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da:

          a) un rappresentante per ciascuna regione di appartenenza delle isole minori;

          b) un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale in rappresentanza dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.

      2. Della commissione fanno parte altresì, in ragione degli affari trattati, i rappresentanti

 

Pag. 5

delle amministrazioni dello Stato non comprese tra quelle di cui al comma 1.
      3. La commissione elabora la proposta di programma triennale di interventi di cui all'articolo 2.
      4. La commissione può sentire, ove lo ritenga opportuno, al fine dell'attuazione del programma di intervento, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché esperti e ricercatori nelle varie discipline scientifiche.